Poteri delle Regioni

Con la riforma del Titolo V, le regioni acquisiscono:

- Potestà legislativa(art117): prima erano indicate solo le materie di esclusiva competenza regionale, ora sono indicate le materie:
a) su cui lo stato ha potestà legislativa esclusiva(perequazione delle risorse finanziarie);
b) su cui le regioni hanno potestà legislativa concorrente( armonizzazione dei bilanci);
c) su cui le regioni hanno potestà legislativa residuale(cioè tutte quelle non contenute nei due elenchi precedenti).

-attribuzioni amministrative(art118): prima della riforma il sistema era basato sul criterio del parallelismo delle funzioni, cioè alle regioni era attribuita la gestione amministrativa delle materie di sua competenza, ora si è sostituito a questo criterio quello della sussidiarietà:
a) verticale: è attribuita la responsabilità di alcuni servizi agli enti territoriali + vicini al cittadino per meglio soddisfare i suo interessi;
b) orizzontale: sono attribuiti compiti un tempo statali a soggetti capaci di fornire gli stessi servizi ad un costo inferiore.

-Autonomia finanziaria e fiscale(art119): le regioni godono dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno un proprio patrimonio, possono fare investimenti, ma su di essi è esclusa la garanzia dello stato. In particolare le risorse delle regioni sono:
a) autonome: derivano da entrate proprie e dalla compartecipazione al gettito di tributi statali riferibili al solo territorio.
b) derivanti da trasferimenti aggiuntivi: da parte dello stato a determinate regioni per specifiche finalità.di Antonio Amato
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