Normativa sulla caccia

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L'attività venatoria è regolata dalla legge n. 157/92 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio”, legge quadro di disciplina di tutta la materia della caccia e tutela della fauna selvatica.
Questa legge, sostituisce la legge n. 968 del 1977, e nasce a seguito del referendum del 1990 che proponeva l’abolizione della caccia su tutto il territorio italiano e, che per mancanza del quorum, era stato annullato. 
E disciplina il prelievo venatorio  di fauna selvatica prescrivendone le modalità e attribuendo le competenze degli enti locali e degli organi preposti alla tutela della fauna e la loro autonomia in materia.
Con la legge è quindi stabilito il principio che la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato.
Lo stato può derogare a questo principio nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, e può rilasciare appunto in deroga, al cacciatore una concessione, la “licenza di caccia” che consente di abbattere esclusivamente le specie elencate e nei periodi, orari, mezzi, stabiliti dalla legge stessa.
Quindi in Italia, non esiste un “diritto alla caccia”: l’attività venatoria concreta un interesse del cacciatore a non vedersi negato il rilascio della licenza  di caccia nel caso in cui possieda tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Oltre a definire quali sono le specie che si possono cacciare e quelle che, invece, sono assolutamente protette, la legge ordina la materia fissando le modalità a cui si devono attenere le regioni nella stesura delle leggi regionali, con precisi calendari venatori, piani faunistici e pianificazione del territorio. Per controllare maggiormente l’applicazione della normativa nazionale e internazionale, la normativa regionale può regolamentare la materia solo in maniera più restrittiva rispetto alle disposizioni della legislazione nazionale.
Ci sono voluti parecchi anni affinché tutte le regioni si mettessero in regola con l’emanazione di leggi di applicazione della 157 ed oggi, a distanza di più dieci anni tutte le regioni le hanno adottate, nonostante ce ne siano ancora alcune che risultano essere in parziale difformità con il disposto della l57.

Innoltre annualmente, le regioni devono emanare i calendari venatori con i tempi, le modalità, i luoghi e le specie cacciabili e, in attuazione delle direttive europee e delle Convenzioni internazionali (Direttiva 79/409CEE e Convenzione di Berna) la durata deve andare dalla terza settimana di settembre alla fine di gennaio e comprendere massimo tre giorni settimanali esclusi il martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio. Nell’ottica di una programmazione dell’attività venatoria a più lungo termine le regioni, coordinando i piani provinciali, devono emanare anche i piani faunistico venatori quinquennali che contengono la pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale e il censimento della fauna selvatica, previo parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, l’organo tecnico-scientifico di consulenza e di ricerca sulla caccia e la tutela della fauna.

Nonostante l’applicazione della legge sulla caccia sia ormai piuttosto uniforme, restano regioni che periodicamente emanano calendari venatori o piani faunistico-venatori in parziale difformità con la stessa causando grave danno alla fauna e mettendo in pericolo diverse specie protette sia con il prolungamento della stagione venatoria sia con l’apertura della caccia a tali specie.
Le soventi violazioni della legge quadro hanno portato ad accesi dibattiti sull’opportunità di modificarla o rafforzarla, in realtà sarebbe più corretto affermare che per il momento la strada più corretta è quella di sollecitare le regioni e i governi affinché ne  attuino il pieno rispetto e l’applicazione in modo corretto nell’ottica della protezione e conservazione del patrimonio faunistico e naturale.

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