Normativa sulla caccia

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Il ruolo delle regioni e la cosiddetta “caccia in deroga”

La Direttiva comunitaria n. 409 del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, contiene norme di immediata applicazione sul territorio nazionale che proibiscono la caccia di alcune specie avicole ritenute di rilevante interesse naturalistico (Es: passero, storno). La Direttiva, infatti, è stata attuata in Italia con l’art. 1 della   Legge  157/1992  (legge quadro sull’attività venatoria).

La Direttiva comunitaria prevede, all’art. 9,  la possibilità per gli Stati membri di derogare, in determinate circostanze,  al generale divieto di caccia di suddette specie.

Elenca, al primo comma, in maniera tassativa e precisa, i casi e le condizioni in cui si può ricorrere alla deroga: solo i casi di estrema gravità quali la tutela della salute e della sicurezza  pubblica, la sicurezza aerea, la prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque, la protezione della flora e della fauna. A questi casi tassativi si deve aggiungere l’altra condizione essenziale perché la deroga sia conforme alla Direttiva, ovvero che “non vi siano altre soluzioni soddisfacenti” per ovviare ai problemi sopra elencati.

Al comma 2, prescrive che le deroghe devono menzionare: le specie che formano oggetto della deroga, quindi a temporaneo regime di caccia, i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o uccisione, le condizioni di rischio di predetti metodi, le circostanze di luogo e di tempo per le quali vige la deroga, l’ autorità che gestisce il regime di deroghe ed effettua i controlli.

La stessa Direttiva, inoltre,  non permette l’esercizio della deroga per usi venatori, intendendo questa attività come esercizio ricreativo. Se la deroga, infatti, fosse attivabile per questi motivi, si avrebbe il paradosso che tutte le specie potrebbero essere oggetto di caccia, purché in piccole quantità.

Questa tesi è stata sostenuta anche dal Procuratore Generale presso la Corte di Giustizia Europea, durante il procedimento concluso con la sentenza del 7 marzo 1996 emanata  nel corso di un procedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto, per l’annullamento del Calendario venatorio regionale del 1992 che prevedeva l’esercizio della caccia ad alcune specie protette dalla direttiva. In tale procedimento la Corte ha precisato a quali condizioni l’art. 9 della Direttiva 79/409 consenta agli stati membri di derogare al divieto generale di cacciare le specie protette, divieto derivante  dagli articoli  5 e 7 della medesima direttiva, stabilendo che :”l’art. 9 (…) deve essere interpretato nel senso che esso autorizza gli Stati  membri a derogare al divieto generale  di caccia delle specie protette, derivante dagli artt. 5 e 7 della stessa direttiva, soltanto mediante misure  che comportino un riferimento, adeguatamente circostanziato, agli elementi  di cui al n. 1 e 2 del medesimo art. 9″.

Nel contesto italiano, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272 del 22/7/1996, ha stabilito che eventuali deroghe alla disciplina comunitaria sono di esclusiva spettanza dello Stato, nel rispetto delle numerose prescrizioni ineludibili che la normativa comunitaria presuppone, precisando inoltre che le regioni hanno potestà  modificativa del testo comunitario solo nel senso di “limitare e non di ampliare il numero delle eccezioni al divieto di  caccia”.

A seguito di tale sentenza è stato approvato dal Governo il D.P.C.M. 27 settembre 1997 che detta le modalità di esercizio delle deroghe di cui all’art. 9, paragrafo 1, lett. c) della Direttiva 409/79. Il Consiglio dei Ministri ha stabilito, coerentemente con le pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea, che spetta allo Stato dettare la disciplina generale ed uniforme per tutto il territorio nazionale riguardante l’ammissibilità delle deroghe, al fine di “garantire l’omogeneità di applicazione della normativa comunitaria volta alla conservazione degli uccelli selvatici”. Le deroghe stesse  possono essere adottate dalle regioni, d’intesa con i ministri dell’ambiente e delle politiche agricole,  alle condizioni e modalità  specificate dall’art. 2, che si applicano anche alla cattura per la cessione a fini di richiamo di cui all’art. 4, comma 4, della L. 157/92. L’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica viene nominato quale autorità abilitata a dichiarare le condizioni stabilite dagli artt. 2 e 3 del decreto.

Perché, quindi, un provvedimento regionale di deroga sia legittimo deve ottenere, oltre all’intesa ministeriale, il controllo positivo dell’I.N.F.S.

Nonostante la questione della caccia in deroga sembrasse risolta nel senso di una maggiore chiarificazione del ruolo e competenza delle regioni, è stato ulteriormente necessario l’intervento della Corte Costituzionale, che, con due recentissime sentenze, ha nuovamente ribadito il ruolo delle regioni in materia di “caccia in deroga”.

Come si è visto, dopo l’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 1997, che prevedeva l’esclusione di numerose specie dall’elenco di quelle cacciabili, di cui all’art. 18 L. 157/92, numerose regioni hanno approvato leggi regionali che prevedono la cosiddetta “caccia in deroga”. In sostanza,  sulla base della lett. c) par. 1 dell’art. 9 della direttiva 79/409CEE, che disciplina i “prelievi misurati”, le regioni hanno reintrodotto tra le specie cacciabili  molte di quelle cancellate dal decreto del marzo ‘97. Tali leggi sono state impugnate e, nella maggior parte dei casi, annullate dal Commissario di Governo, sulla base del fatto che la legge nazionale non consente l’attivazione di deroghe alla direttiva da parte di leggi regionali.

Il Governo, per far fronte a questi conflitti ha emanato un altro Decreto (DPCM 27.9.1997) che detta le modalità di esercizio delle deroghe di cui all’art. 9, paragrafo 1, lett. c) della Direttiva 409/79, stabilendo che spetta allo Stato dettare la disciplina generale ed uniforme per tutto il territorio nazionale riguardante l’ammissibilità delle deroghe

La Corte Costituzionale, su ricorso di alcune regioni, con la sentenza n. 169/1999, ha annullato il DPCM 27.9.1997,  motivandola sulla base di carenze tecniche. Infatti ha riconosciuto che per un provvedimento del genere il Ministero dell’Ambiente avrebbe dovuto  sentire non solo il parere delle commissioni parlamentari e  del Consiglio di Stato, ma anche la Conferenza Stato Regioni.

Nel contempo, però,  la Corte ha emesso la sentenza n. 168/1999 nella quale  ha rilevato che essendo la deroga uno strumento eccezionale, realizzabile solo in rare ipotesi, ovvero come dice la direttiva “quando non ci siano soluzioni alternative”, non può essere riconosciuta come materia di  competenza delle regioni se non in senso ulteriormente restrittivo rispetto alla direttiva.

In merito alle deroghe alle specie non cacciabili, la Corte afferma che le regioni non possono provvedere ad attivare autonomamente le deroghe, in quanto l’esercizio di un siffatto potere si rifletterebbe sulla tutela minima delle specie protette, il cui nucleo è identificato nello Stato. Essendo, dunque, l’interesse primario la tutela degli uccelli selvatici, ottenuto mediante il divieto di caccia nell’interesse non solo nazionale, ma anche internazionale, ne segue che il potere di esercizio di tali deroghe spetti allo Stato e non agli enti locali

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