Normativa sulla caccia

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La caccia nelle aree protette

L’attività venatoria nelle aree protette  è disciplinata dall’uso combinato delle leggi 157/92 (legge quadro sulla caccia) e 394/91 (legge quadro sulle aree protette).

In particolare la legge 394/1991,  agli articoli 11, comma 3, lett. a) e 22, comma 6, sancisce il divieto di caccia nei parchi, rispettivamente  nazionali e regionali e l’art. 30 della stessa stabilisce le sanzioni per chi contravviene al divieto (arresto fino a sei mesi e ammenda da  duecentomila lire  a venticinque milioni, pene che vengono raddoppiate in caso di recidiva). Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali sono consentiti solo “prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici” (Art. 22, comma 6, L. 394/1991).

La legge 157/1992, invece, all’articolo 21, comma 1, lett. b), ribadisce il divieto di esercizio venatorio “nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, conformemente alla  legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali“ e all’art. 30, comma 1, lett. d), prevede sanzioni penali per chi caccia nei parchi (arresto fino a sei mesi e ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000).

Entrambe le leggi quindi stabiliscono il divieto assoluto di caccia nelle aree protette.

Sono sorte, comunque, numerose controversie e divergenze d’interpretazione in ordine a questi divieti, in particolare sulla vigenza del  divieto di caccia nei parchi e nelle riserve naturali regionali e nelle aree protette nazionali il cui territorio non sia stato ancora delimitato dalla tabellazione.

La Magistratura è però intervenuta con numerose sentenze che hanno definitivamente chiarito anche questi dubbi, nel senso che il divieto di caccia  vige anche in questi casi.

In particolare la Corte Suprema di Cassazione ha emanato recentemente alcune sentenze  che dovrebbero aver posto fine a questi dubbi interpretativi.

Citiamo, a titolo d’esempio, le pronunce più importanti  e recenti : Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Penale, sentenza n. 2487 del 20.6.1997, che ha confermato la validità del sequestro di  un fucile ad un cacciatore “sorpreso in atteggiamento di caccia in un area protetta”, anche se priva di delimitazione stabilendo che “il vincolo giuridico ambientale sui parchi nazionali discende direttamente dalla legge ed opera ancor prima della completa delimitazione (…) sicché le autorità competenti possono adottare misure di salvaguardia ed i privati hanno l’obbligo di astenersi da atti esplicitamente vietati, come la caccia ”. Ed ancora: Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Penale, sentenza n. 952 del 19.3.1999,che ha stabilito: “Quanto al riconoscimento della buona fede degli imputati, deve affermarsi l’assoluta irrilevanza, ai fini della configurazione del reato di esercizio venatorio in area protetta, dell’assenza di tabellazione del perimetro del Parco, poiché i confini della aree protette (in particolar modo parchi e riserve nazionali e regionali) sono pubblicati su Gazzette e Bollettini Ufficiali con tutte le relative indicazioni tecniche e topografiche, sicchè incombe in modo specifico al soggetto cacciatore un obbligo peculiare di informazione che ne rafforza la presunzione di conoscenza”.

Per quanto riguarda il divieto di caccia nelle aree protette regionali: Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Penale, sentenza n. 3132 del 27 marzo 1996, che ha stabilito che “ il divieto di caccia in aree di parco, sancito dagli artt. 11 e 22 della L. 394/1991 (e sanzionato, rispettivamente, dall’art. 30 della stessa legge e dagli artt. 21 e 30 della L. 157/1992) è immediatamente applicabile su tutto il territorio nazionale comprese le regioni a statuto speciale”. In sostanza la Corte ha confermato che cacciare nelle aree protette regionali è reato poiché, una volta scaduto il termine per le regioni per il recepimento della legge quadro sulla caccia, vi è un implicito recepimento della normativa nazionale anche per le aree protette regionali preesistenti alla legge quadro, rendendo quindi operativo il divieto di caccia anche per questi parchi.

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