Normativa sulla caccia
Indice articoli
Giurisprudenza e pareri
Sent. 10 febbraio 1999 n.517013 Cassazione
Caccia – Esercizio – Divieti di caccia – Modifica del calendario generale di caccia da parte della Regione – Omissione del parere obbligatorio dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica – Invalidità dell’atto – Sussistenza.
In materia di caccia, l’omissione di un parere obbligatorio quale quello dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica previsto dall’art.18 della legge 11.2.1992 n.157, rende invalido, siccome violazione delle regole del procedimento e violazione di legge, l’atto amministrativo con cui la Regione modifica il calendario generale di caccia, che pertanto va disapplicato incidentalmente nel procedimento penale. ( Fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza del reato di cui all’art.30 lett. A) della legge 11.2.1992 n.157 atteso che, dovendosi ritenere in vigore il calendario venatorio generale, la caccia nel giorno considerato era legittima).
Caccia in aree protette
Corte di Cassazione Sez. III pen.
Sent. 29 aprile 1999 n.5457
Caccia – Divieti – Aree protette – Caccia non consentita a seguito di nuova perimetrazione del Parco – Reato commesso anteriormente alla perimetrazione – Principio del favor rei – Applicabilità – Esclusione – Parchi nazionali – Esistenza di cartelli di perimetrazione –Necessità – Esclusione – Reato di esercizio venatorio in area protetta – Assenza di tabellazione – Buona fede degli imputati – Riconoscibilità – Esclusione –Legittimazione processuale associazioni ambientaliste
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, comma 1, lett. B e 30, comma 1, lett.d,, della L.n.157/92 e dell’art.22, comma 6, della L. n.394/91, l’attività venatoria è vietata all’interno di tutti i parchi nazionali, naturali regionali e delle riserve naturali ed è irrilevante il caso in cui in epoca successiva alla commissione del reato, nel medesimo luogo, la caccia sia stata consentita a causa della nuova perimetrazione operata da una legge regionale, risultando inapplicabile in tal caso il principio del favor rei.
I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati su Gazzette e Bollettini ufficiali, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di essere individuati come aree ove sia vietata l’attività venatoria e pertanto non può essere riconosciuta la buona fede degli imputati del reato di esercizio venatorio in area protetta in caso di assenza di tabellazione.
Corte di Cassazione Sez.III pen.
Sent. 26 giugno 1997 n.2487
Pres. Giuliano
Caccia – Aree protette – Aree contigue ad aree protette – Atteggiamento di caccia
Il vincolo giuridico ambientale sui parchi nazionali discende direttamente dalla legge ed opera ancor prima della completa delimitazione, che ha carattere puramente ricognitivo, sicché le Autorità competenti possono adottare misure di salvaguardia ed i privati hanno l’obbligo di astenersi da atti esplicitamente vietati, come la caccia. La legge quadro sulle aree protette (L.n.394/91) consente alle Regioni, d’intesa con gli enti gestori delle aree naturali protette di disciplinare la caccia nelle aree contigue onde assicurare la conservazione dei valori faunistici degli ecosistemi interessati, tenuto conto del carattere dinamico della fauna, che può interessare le aree limitrofe.
Pretura di Teramo
Sent. 24 giugno 1998
Rel. M.M. Di Fine
Esercizio attività venatoria in area Parco – Omessa tabellazione confini – Possesso di strumenti per l’esercizio della caccia – Attitudine di caccia – Sussiste responsabilità – Costituzione di parte civile dell’Ente Parco – Ammissibilità.
Integra gli estremi del reato di cui all’art.30 lett. B. L.157/92, l’inserirsi in area Parco recando con sé un fucile nulla rilevando l’accertata assenza di segnalazioni in loco in ordine al perimetro del Parco. L’Ente Parco ha diritto al risarcimento del danno con riferimento all’ alterazione dell’ordine e dell’equilibrio naturale del proprio territorio e alla lesione alla immagine dell’Ente che vede compromesse le finalità di tutela ad esso affidate.
Specie selvatica
Corte di Cassazione Sez.III pen.
Sent. 27 maggio 1997 n.1286
Pres. Pioletti
Rel. Postiglione
Caccia – Detenzione specie protette provenienti da allevamento– Fauna selvatica – Divieto assoluto di detenzione
Il concetto di fauna selvatica è riferito dalla L.15792 alle “specie”, intese come categorie generali, di mammiferi ed uccelli, dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, sul territorio nazionale. Per alcune categorie espressamente indicate, nonché tutte le altre specie di mammiferi “minacciate di estinzione” in base alla normativa comunitaria ed internazionale, esiste un divieto assoluto ed incondizionato di abbattimento, cattura e detenzione ex art.30 lett.d) L.157/92, senza che possa essere eccepita la provenienza da allevamento. Nel caso di specie è punita la semplice detenzione di cigni e volpoche (due specie particolarmente protette, la cui detenzione è espressamente vietata dalla legge e sanzionata penalmente), per le quali, benché non fosse richiesto dalla normativa, è stato escluso con accertamento di merito la provenienza da allevamento.
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